Dal 3 Novembre per patente e libretto stesso intestatario.
Da oggi entra ufficialmente in vigore la legge per cui l’intestatario della carta di circolazione di un veicolo deve corrispondere al nominativo sulla patente del conducente, pena una sanzione che va dalle 700 euro fino a 2500 euro.
La norma impone a chi utilizza per oltre 30 giorni un veicolo di cui non è l’intestatario l’obbligo di trascrivere il suo nome sul libretto, rivolgendosi agli sportelli del Dipartimento dei Trasporti; ogni aggiornamento ha un costo di 25 euro, di cui 16 euro di imposta di bollo e 9 di diritti di motorizzazione.
Anche se in tanti sono andati nel panico per la notizia travisandone le specifiche e generando non poca confusione al riguardo, in realtà sono pochi coloro che dovranno preoccuparsi di questa normativa. Infatti, secondo quanto è detto nella circolare ufficiale della Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti, pochi soggetti specifici dovranno fare in modo che i nominativi su carta di circolazione e patente coincidano.
Queste nuove regole sono indirizzate esclusivamente a coloro che fanno un uso continuo di un veicolo di cui non sono proprietari per un periodo superiore a 30 giorni; in maniera specifica saranno interessati coloro che noleggiano auto a lungo termine.
Sono esenti dalla Normativa:
– familiari conviventi, a patto che l’indirizzo di residenza sia lo stesso
– coloro che avevano già a disposizione un’auto non di proprietà prima del 3 Novembre 2014, in quanto l’intestazione temporanea sul libretto non è retroattiva
– individui iscritti all’Albo autosportatori, per i taxi, i noleggi con conducente e gli autobus
– aziende che danno in comodato gratuito ai dipendenti le vetture aziendali
– flotte stampa e di rappresentanza delle case automobilistiche.
Inoltre bisogna considerare che non potrà essere sottoposto a sanzione chi prende in prestito in maniera saltuaria un’auto di un amico o di un parente, dal momento che in questi casi manca un documento che attesti l’inizio della “locazione gratuita” e la conseguente scadenza dei 30 giorni previsti.
Sempre dal Ministero arriva anche la precisazione che l’obiettivo di tali nuove disposizione è esclusivamente quello di individuare più semplicemente i responsabili delle infrazioni stradali.